Requisiti per l'accesso alle cure termali

Guida alla compilazione dell'impegnativa medica per l'accesso alle cure termali a carico del Servizio Sanitario Nazionale

Il nostro Complesso Termale è convenzionalo con il Servizio Sanitario Nazionale, per i cicli di:

89.90.2   FANGO+BAGNO TERAPEUTICO (FANGOBALNEOTERAPIA)

89.90.1   FANGO+BAGNO O DOCCIA

89.90.3   BAGNO PER MALATTIE ARTROREUMATICHE

89.90.4   BALNEOTERAPIA PER MALATTIE DERMATOLOGICHE

89.91.2   CURE INALATORIE

89.92.4   CURE IDROPINICHE PER CALCOLOSI DELLE VIE URINARIE

89.92.5   CURE IDROPINICHE PER MALATTIE GASTROENTERICHE

89.93.1   CURE IDROPINICHE AD EFFETTO CATARTICO

89.93.5   SEDUTA DEL CICLO DI IDROFANGOBALNEOTERAPIA

89.94.1   VASCULOPATIE PERIFERICHE (POSTUMI FLEBOPATIE S.E)

89.94.5   VASCULOPATIE PERIFERICHE (POSTUMI FLEBOPATIE C.E)


La validità della prescrizione medica per le Cure Termali è di 365 giorni solari

Per poter beneficiare dell’assistenza del Servizio Sanitario Nazionale,  occorre che la ricetta  sia compilata dal proprio medico di base  senza errori, altrimenti le prestazioni dovranno essere pagate in loco al prezzo di listino. Non possiamo accettare, poiché a nostra volta non rimborsati dall’ASL, le impegnative prive di uno dei requisiti sostanziali, ovvero:

  • mancanza di diagnosi;
  • ricetta scritta metà al computer e metà a mano o con due grafie  o con due colori d’inchiostro;
  • mancanza del timbro o della firma del medico prescrittore;
  • mancanza del codice fiscale dell’assistito o del codice regionale;
  • mancanza della data di emissione della ricetta.
Per quanto attiene gli altri casi, saranno valutate dalla locale Asl, come ad esempio:

  • doppia diagnosi e doppia cura su una sola ricetta.

Ciascun assistito ha diritto ad usufruire, con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di un solo ciclo di cure termali, nell'arco dell’anno, per le patologie che possono trovare beneficio dalle cure medesime. Per fruire delle cure termali è sufficiente farsi rilasciare da parte del proprio “medico di famiglia” la proposta-richiesta da redigersi sul ricettario standardizzato del Servizio Sanitario Nazionale.

Per medico di “famiglia” deve intendersi il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta o lo specialista, in una delle branche attinenti alle patologie che possono trovare beneficio dalle cure, che abbia in uso il ricettario standardizzato. La proposta richiesta deve indicare la diagnosi (corrispondente ad una delle patologie che possono trovare beneficio dalle cure termali, individuate dal Ministero della Salute in un apposito elenco allegato al D.M. 15 dicembre 1994 e richiamato dal successivo decreto del 22 marzo 2001) ed il correlato ciclo di cure da praticare.

Nei casi in cui il medico delle Terme rilevi nella prescrizione-proposta una rilevante differenza tra la patologia e le cure prescritte, questi può concordare con il medico referente dell’azienda USL di ubicazione territoriale dello stabilimento eventuali rettifiche della prescrizione, senza modificare la diagnosi formulata dal medico di base o dallo specialista. All'atto dell’accoglimento dell’assistito il direttore sanitario delle Terme, o altro medico incaricato, compila la relativa cartella clinica, previa accurata visita medica volta ad accertare eventuali controindicazioni cliniche alle cure e ad individuare qualità, tempi e modalità delle somministrazioni prescritte.

NORMATIVA SUI TICKET

In base a quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016, a far data dal 1° gennaio u.s., per tutti i fruitori di cure termali che non rientrano nelle categorie degli esenti, l’importo del ticket per il ciclo di cure termali è stato aumentato di 5, 00 euro (passando, quindi, da 50,00 a 55,00 euro).

Nulla è cambiato relativamente alle quote per gli esenti, che rimangono ferme a 3,10 euro.

Pazienti non esenti: pagano la quota fissa di euro 55,00 per l’intero ciclo di cura

  • I cittadini di età compresa tra i 6 e i 65 anni.

Pazienti parzialmente esenti: pagano la quota fissa di Euro 3,10

  • I cittadini di età inferiore ai sei anni o sopra i 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo riferito all’anno precedente non superiore a 36.151,98 Euro;
  • I titolari di pensione sociale ed i loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo riferito all’anno precedente non superiore a 8.263,31 Euro e fino a 11.362,05 Euro con coniuge + 516,46 Euro per ogni figlio a carico;
  • I titolari di pensione al minimo con più di 60 anni ed i loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo riferito all’anno precedente non superiore a 8.263,31 Euro e fino a 11.362,05 Euro con coniuge + 516,46 Euro per ogni figlio a carico;
  • I disoccupati ed i loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo riferito all’anno precedente non superiore a 8.263,31 Euro e fino a 11.362,05 Euro con coniuge + 516,46 Euro per ogni figlio a carico;
  • Gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2a alla 5°.
  • Gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6a alla 8a, limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia invalidante;
  • Gli invalidi civili dal 67% al 99%;
  • Gli invalidi civili con assegno di accompagnamento.
  • Gli invalidi del lavoro dal 67% al 79%;
  • Gli invalidi del lavoro con invalidità inferiore ai 2/3, limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia invalidante;
  • Ciechi e sordomuti di cui all’art. 6 e 7 della legge 482/68;
  • Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1a alla 5a non titolari di pensione diretta vitalizia;
  • Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6a alla 8a non titolari di pensione diretta vitalizia, limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia invalidante;
  • Portatori di patologie neoplastiche maligne;
  • Esenti per patologia solo per le prestazioni correlate alla patologia invalidante.

Pazienti totalmente esenti: non pagano la quota fissa di Euro 3,10

  • Gli invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1a alla 5a titolari di pensione diretta vitalizia;
  • Gli invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6a alla 8°, titolari di pensione diretta vitalizia, limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia invalidante;
  • Gli invalidi per servizio appartenenti alla 1a categoria;
  • Gli invalidi civili al 100%;
  • Gli invalidi civili con assegno di accompagnamento;
  • I grandi invalidi del lavoro con invalidità superiore all'80%;
  • I ciechi assoluti.

Categorie protette

  • Le c.d. categorie protette (ex art.57 comma 3 l.n.833/78 e art.13 c.6 D.L. n.463/83, come modificato dalla legge di conversione L.n.638/83) possono fruire, nel corso dell’anno, di un ulteriore ciclo di cure specifico. Vengono fatti rientrare in questa categoria: invalidi per causa di guerra e di servizio, ciechi, sordomuti e invalidi civili con una percentuale superiore ai due terzi, invalidi del lavoro.
  • Tutti coloro che si sottopongono alle cure sono tenuti a dichiarare, sul retro della prescrizione-proposta, sotto la propria responsabilità che, nell'anno solare in corso, non hanno fruito di altro ciclo di cure specifico, con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, oppure di avere diritto ai trattamenti previsti per gli appartenenti alle categorie protette.

DURATA DELLA CURA TERMALE: 
La cura termale prescritta non può essere fatta in due periodi differenti (es. giugno - settembre), può essere completata nell'arco di tre settimane consecutive.

TICKET

Pagamento del TICKET fino all'importo massimo di €. 50,00  Dalla spesa saranno esonerati i soggetti di cui all'art.8, comma 16, della legge n. 537/1993 (cittadini di età inferiore ai 6 anni e superiore ai 65 appartenenti a nucleo familiare con reddito inferiore a € 36151.98; portatori di neoplasie maligne, pazienti in attesa di tra-pianti d'organo e titolari di pensioni sociali; titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e disoccu-pati, appartenenti a nuclei familiari con reddito inferiore a € 8263.31 incrementato fino a € 11362.05 in pre-senza del coniuge e di un ulteriore € 516.46 per ogni figlio a carico), le persone individuate nel decreto Sanità n. 329/1999 (portatori di malattie croniche e invalidanti); gli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vita-lizia, i grandi invalidi per servizio, gli invalidi civili al 100% e i grandi invalidi del lavoro. 
Si ha diritto ad un ciclo di cura l'anno a carico della A.S.L.

Hanno la possibilità di usufruire di più cicli di cura nell'anno legale esclusivamente: 

  • Invalidi di guerra;
  • Grandi invalidi del lavoro;
  • Invalidi per causa di servizio.

N.B.: INVALIDI CIVILI (CIECHI, SORDOMUTI) NON HANNO DIRITTO AD ULTERIORE CICLO DI CURE.

DURATA DELLA CURA TERMALE: 
La cura termale prescritta non può essere fatta in due periodi differenti ( es. giugno - settembre), può essere completata nell'arco di tre settimane consecutive.

ESENZIONI

ESENZIONE TOTALE (non pagano la quota fissa di € 3.10) con obbligo da parte del medico curante di indicare sull'impegnativa il tipo e numero di esenzione:

  1. Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1^ alla 5^;
  2. Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6^ alla 8^ solo per le prestazioni legate alle patologie in-validanti;
  3. Invalidi per servizio appartenenti alla 1^ categoria;
  4. Invalidi civili con invalidità del 100%;
  5. Invalidi civili con assegno di accompagnamento;
  6. Grandi invalidi del lavoro;
  7. Non vedenti civili;
  8. Ventesimisti binoculari;
  9. Minori di 18 anni con indennità di accompagno.

ESENZIONE PARZIALE (pagano la quota fissa di € 3.10) con obbligo da parte del medico curante di indicare sull'impegnativa il tipo e numero di esenzione:

  1. Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2^ alla 5^;
  2. Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6^ alla 8^, (solo per le prestazioni legate alla patologia invalidante);
  3. Invalidi civili con invalidità superiore a 2/3 e fino al 99%;
  4. Invalidi per lavoro e malattie professionali con invalidità superiore a 2/3 e fino al 79%;
  5. Invalidi per lavoro e malattie professionali con invalidità inferiore a 2/3 (solo per prestazioni legate alla patologia invalidante);
  6. Sordomuti;
  7. Esenti per patologia (solo per le prestazioni legate alla patologia invalidante);
  8. Portatori di patologie neoplastiche maligne.