Terme Vulpacchio Requisiti


Accesso alle cure termali in convenzione A.S.L.
con ricetta medica - D.M. 15/12/1994 G.U. 9/03/1995

 

Non è più necessario richiedere l'impegnativa alle A.S.L., è sufficiente farsi rilasciare dal proprio medico di famiglia o dallo specialista la richiesta indicante la diagnosi ed il ciclo di cura.

 

 TICKET
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a) pagamento del TICKET fino all'importo massimo di €. 50,00  Dalla spesa saranno esonerati i soggetti di cui all'art.8, comma 16, della legge n. 537/1993 (cittadini di età inferiore ai 6 anni e superiore ai 65 appartenenti a nucleo familiare con reddito inferiore a € 36151.98; portatori di neoplasie maligne, pazienti in attesa di tra-pianti d'organo e titolari di pensioni sociali; titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e disoccu-pati, appartenenti a nuclei familiari con reddito inferiore a € 8263.31 incrementato fino a € 11362.05 in pre-senza del coniuge e di un ulteriore € 516.46 per ogni figlio a carico), le persone individuate nel decreto Sanità n. 329/1999 (portatori di malattie croniche e invalidanti); gli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vita-lizia, i grandi invalidi per servizio, gli invalidi civili al 100% e i grandi invalidi del lavoro.
Si ha diritto ad un ciclo di cura l'anno a carico della A.S.L.
Hanno la possibilità di usufruire di più cicli di cura nell'anno legale esclusivamente : Invalidi di guerra, grandi invalidi del lavoro, invalidi per causa di servizio.

NB.: INVALIDI CIVILI (CIECHI, SORDOMUTI) NON HANNO DIRITTO AD ULTERIORE CICLO DI CURE.

DURATA DELLA CURA TERMALE: La cura termale prescritta non può essere fatta in due periodi diffe-renti ( es. giugno - settembre), può essere completata nell'arco di tre settimane consecutive.

 

ESENZIONI
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ESENZIONE TOTALE (non pagano la quota fissa di € 3.10) con obbligo da parte del medico curante di indicare sull'impegnativa il tipo e numero di esenzione.

1 -  Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1^ alla 5^.
2 -  Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6^ alla 8^ solo per le prestazioni legate alle patologie in-validanti.
3 -  Invalidi per servizio appartenenti alla 1^ categoria.
4 -  Invalidi civili con invalidità del 100%.
5 -  Invalidi civili con assegno di accompagnamento.
6 -  Grandi invalidi del lavoro.
7 -  Non vedenti civili.
8 -  Ventesimisti binoculari.
9 -  Minori di 18 anni con indennità di accompagno.

 

ESENZIONE PARZIALE (pagano la quota fissa di € 3.10) con obbligo da parte del medico curante di indicare sull'impegnativa il tipo e numero di esenzione.

1 -  Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2^ alla 5^.
2 -  Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6^ alla 8^, (solo per le prestazioni legate alla patologia invalidante).
3 -  Invalidi civili con invalidità superiore a 2/3 e fino al 99%.
4 -  Invalidi per lavoro e malattie professionali con invalidità superiore a 2/3 e fino al 79%.
5 -  Invalidi per lavoro e malattie professionali con invalidità inferiore a 2/3 (solo per prestazioni legate alla pa-tologia invalidante).
6 -  Sordomuti.
7 -  Esenti per patologia (solo per le prestazioni legate alla patologia invalidante).
8 -  Portatori di patologie neoplastiche maligne.